Guida al Risarcimento Danni Per Errori Medici: Come Ottenere Risultati Nel 2025

L’errore medico o colpa medica è un atto o omissione del sanitario che viola gli standard di diligenza professionale, causando un danno al paziente.

Può consistere in diagnosi errata o tardiva, intervento chirurgico sbagliato o incompleto, terapia farmacologica inadeguata o altri comportamenti scorretti. Le categorie più comuni sono:

  • Errore diagnostico – quando una malattia non viene riconosciuta o viene confusa con un’altra.
  • Errore chirurgico – difetti nell’atto chirurgico (es. operare la parte sbagliata, lasciare strumenti nel corpo, ecc.).
  • Errore terapeutico – somministrazione di farmaci sbagliati o in dosi errate, mancato adeguamento delle cure.
  • Errore assistenziale o organizzativo – cattiva gestione delle risorse o del personale (es. igiene inadeguata, emergenze non gestite).
    Ogni categoria di errore medesimo rientra nel concetto più ampio di “illecito civile” – quando sussiste un danno ingiusto – oppure di illecito penale, se integrano gli estremi di un reato (es. omicidio colposo, art.589 c.p., o lesioni personali colpose, art.590 c.p.).

Ma andiamo ora ad approfondire con gli Avvocati di Risarcimenti Danni Malasanità.

Errore umano vs responsabilità giuridica

Non ogni errore umano commesso in ospedale dà luogo automaticamente a responsabilità legale. La responsabilità civile del medico o della struttura sorge quando l’evento sfavorevole è dovuto a colpa professionale (negligenza, imperizia o imprudenza) valutata ex ante rispetto al momento dell’evento. In altre parole, il paziente o i suoi eredi devono provare che il sanitario non ha adottato le cautele richieste dalla pratica medica (art. 2697 c.c. stabilisce che spetta al danneggiato provare il nesso di causa tra errore e danno). L’errore umano inevitabile (ad es. complicanza nota e non evitabile) non comporta di per sé colpa; invece se l’errore dipende da una condotta colposa (es. mancato monitoraggio nel caso specifico), scatta la responsabilità. Dal punto di vista penale, la legge Gelli (L.24/2017) ha introdotto una tutela: l’operato del medico non è penalmente perseguibile per imperizia lieve se rispetta le linee guida e le buone pratiche. Resta invece configurabile responsabilità civile e penale nei casi di colpa grave (ad es. palese negligenza o dolo).

Fondamenti giuridici

Codice Civile

  • Art. 2043 c.c. – principio generale dell’illecito: chiunque cagiona un danno ingiusto ad altri (con fatto illecito) è tenuto a risarcirlo. Questo articolo è la base della responsabilità extracontrattuale. Il risarcimento comprende danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 2059 c.c. per danni non patrimoniali da morte del congiunto).
  • Art. 1218 c.c. – colpisce l’inadempimento contrattuale. In sanità, l’ente ospedaliero risponde per violazione del “contratto di spedalità” (responsabilità contrattuale). Ciò significa che, per la struttura, opera il più rigoroso regime di inadempimento (tenuta al risarcimento pieno), non potendo invocare il limite di colpa lieve.
  • Art. 2236 c.c. – attenua la responsabilità del professionista per «problemi tecnici di speciale difficoltà»: in tali casi il medico o professionista sanitario risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Il testo dice testualmente: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Questo significa che a un chirurgo o un medico esperto è richiesto il massimo della diligenza; se l’operazione è particolarmente complessa, errori lievi (imperizia ordinaria) non comportano responsabilità civile, a meno di colpa grave.
  • Art. 2697 c.c. – onere della prova: spetta al paziente (o ai suoi eredi) dimostrare che l’errore esiste e che è causa diretta del danno (in linea con i principi generali sul criterio probatorio).
  • Art. 2059 c.c. – danno non patrimoniale per morte: stabilisce che il danno morale/biologico subito dal congiunto deceduto è risarcito agli eredi. In pratica, se il paziente muore per errore medico, i familiari stretti hanno diritto al risarcimento dei danni subiti dal deceduto (ad es. sofferenza end-of-life) e al danno per perdita del rapporto parentale (sofferenza e pregiudizio psicologico dovuti alla morte).

Codice Penale

In sede penale il medico può essere imputato di colpa per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) se da imperizia/negligenza deriva la morte o un danno grave. La legge n. 24/2017 (Gelli) ha introdotto però una sanzione attenuata: se il medico rispetta le linee guida e le buone pratiche, l’eventuale errore da imperizia è considerato “lieve” e non integra colpa grave penalmente rilevante. In sostanza il sanitario virtuoso è tutelato – a livello penale – dall’esenzione in caso di colpa lieve. Resta punibile la colpa grave (negligenza manifesta) anche se si sostiene di aver seguito le linee guida.

Costituzione

L’art. 32 Cost. sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Dunque il paziente ha diritto alle cure e alla sicurezza; quando tali diritti sono violati da un errore sanitario, scatta il diritto al risarcimento. L’art. 117 Cost., comma 2, n. 10, attribuisce allo Stato e alle Regioni la competenza sulla tutela della salute, ma non influisce sui diritti del cittadino a ottenere giustizia in caso di danno. È cruciale anche il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), che esige motivazioni chiare nelle sentenze che respingono o accolgono domande risarcitorie.

Normativa sanitaria specifica

  • Legge 24/2017 (Gelli-Bianco): è la norma principale sulla responsabilità sanitaria. Ne ricordiamo i punti salienti: l’art. 7 ha stabilito che la responsabilità delle strutture sanitarie (pubbliche e private) è di natura contrattuale, mentre quella del professionista dipendente è ordinariamente legata alla struttura; per il medico libero professionista gli effetti variano (vedi > par. Responsabilità di medico e struttura). L’art. 8 impone il tentativo obbligatorio di composizione della lite mediante consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) prima di citare in giudizio (vedi > Procedura). L’art. 10 introduce l’obbligo assicurativo: le strutture sanitarie devono dotarsi di polizza di responsabilità civile che copra anche i comportamenti del personale, e i sanitari devono essere coperti da polizza per colpa grave. L’art. 14 istituisce presso il Ministero della Salute un Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, alimentato dai contributi delle compagnie assicurative. Il Fondo interviene quando il danno supera i massimali delle polizze, quando l’assicurazione è insolvente, o in assenza di copertura. In pratica, se non vi sono fondi assicurativi, il Fondo garantisce comunque il risarcimento nelle ipotesi indicate.
  • Regolamenti e linee guida: l’art. 6 L.24/2017 (cfr. Codice Penale) fa riferimento alle “raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge”. Le linee guida e le buone pratiche cliniche sono raccomandazioni volontarie di riferimento per i sanitari; il loro rispetto costituisce una presunzione di correttezza professionale, ma la loro inosservanza non implica automaticamente colpa se il professionista dimostra di aver tenuto comportamenti adeguati al caso concreto (Cass. 40316/2024). In sintesi, le linee guida orientano la valutazione della diligenza, ma il giudice valuta complessivamente la situazione clinica e le scelte del medico.

Procedura per ottenere il risarcimento

  1. Raccolta documentazione e prove: il paziente (o i familiari) devono raccogliere cartella clinica, referti, esami, fatture e spese mediche, testimonianze di operatori o parenti. La cartella clinica è fondamentale: il paziente ha diritto ad accesso ai dati sanitari ai sensi del GDPR (art.15), e la struttura deve fornirgli copia gratuita dei dati richiesti. Per richiederla si invia una comunicazione formale (meglio raccomandata o PEC) citando l’art. 15 GDPR e attenendosi alle indicazioni del Garante Privacy: la prima copia di tali dati è gratuita e, se necessario, deve essere completa.
  2. Consulenza medico-legale privata: è prassi rivolgersi a un perito medico-legale (chiamato “consulente tecnico di parte”) per avere una valutazione indipendente dell’evento. Il medico-legale esamina la cartella clinica e redige una perizia che descrive l’errore, la sua prevedibilità e gli effetti sul paziente. Questa consulenza aiuta a quantificare i danni e a sostenere la domanda risarcitoria.
  3. Tentativo di negoziazione extragiudiziale: spesso si invia una diffida ad adempiere alla struttura o all’assicurazione, con la descrizione dei fatti, la richiesta di risarcimento e un termine (di solito 30 giorni) per rispondere. In parallelo può essere utile chiedere l’intervento del Difensore civico regionale o del Garante del Servizio sanitario locale. La legge Gelli prevede comunque un passaggio obbligatorio di conciliazione (“consulenza tecnica preventiva”) gestito dal giudice (art. 696-bis c.p.c.). In pratica, un tribunale convoca le parti e nomina un CTU per tentare di trovare un accordo sulla base della perizia tecnica. Il decreto legislativo n. 28/2010 (mediazione civile) può essere utilizzato in alternativa. La procedura 696-bis è condizione di procedibilità della causa: se entro 6 mesi non si raggiunge accordo, il paziente può poi agire in giudizio entro 90 giorni.
  4. Causa civile in giudizio: se non c’è accordo, si procede con atto di citazione (o ricorso per decreto ingiuntivo, raramente) presso il tribunale competente. Si indica l’evento, le responsabilità e i danni richiesti. Il giudice può disporre una CTU d’ufficio (giudice delegato nominato perizia) per accertare tecnicamente la condotta medica e il nesso di causalità. Il giudice valuterà le conclusioni del CTU e della consulenza privata, la documentazione, le testimonianze. Infine emetterà sentenza motivata: se accoglie il ricorso, condannerà il convenuto al risarcimento. In questa fase si applica il rito semplificato “Cartabia” (artt. 281 e ss. c.p.c.) con termini ridotti. Chi non partecipa senza giustificato motivo alla CTP può subire sanzioni pecuniarie. La procedura civile si conclude generalmente in primo grado, con possibilità di appello. I costi legali (onorari, spese CTU) di norma sono a carico della parte soccombente.

Termini di prescrizione

Il diritto al risarcimento si prescrive nel tempo, quindi è fondamentale agire tempestivamente. In generale vale la regola dell’art. 2946 c.c.: 10 anni per obbligazioni contrattuali e 5 anni per extracontrattuali. Secondo la legge Gelli ed orientamento giurisprudenziale:

  • Contro la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) il termine è decennale.
  • Contro il medico libero professionista (responsabilità extracontrattuale) il termine è quinquennale. Tuttavia, molte correnti interpretano che anche il medico esterno al SSN rientri nelle tutele contrattuali (fatto salvo diversi contratti), estendendo a 10 anni.
  • Decorrenza: il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danno può essere fatto valere, cioè dal momento in cui il paziente ha conoscenza dell’errore e del danno. In presenza di patologie a lungo termine (danni “lungolatenti”), il termine inizia dal momento in cui la vittima comprende che la propria condizione è conseguenza dell’errore medico. La Cassazione conferma che si applicano gli artt. 2935 e 2947 c.c.: decorre dal momento in cui il danno risulta percepito, non da quando si è verificato il fatto (Cass. 581/2008 citata in [51]).
  • Cause di interruzione/sospensione: la prescrizione può essere interrotta o sospesa (es. da invio della diffida, riconoscimento di responsabilità, ecc.); in tal caso riprende da capo.
    Se il termine scade, il diritto al risarcimento si estingue e non è più aggredibile in giudizio.

Cosa succede in caso di morte del paziente

In caso di decesso del paziente in conseguenza dell’errore medico, agli eredi spettano i risarcimenti. Gli eredi diretti (coniuge, figli, conviventi) possono richiedere:

  • Il risarcimento del danno subito dal congiunto deceduto (sofferenza fisica/psichica patita prima della morte, cure non godute, ecc.): in questo caso la prescrizione è di 10 anni dalla morte, come nel rapporto contrattuale.
  • Il danno per perdita del rapporto parentale: sofferenza morale derivante dalla morte del familiare. La prescrizione per questo danno è quinquennale. Tale danno è un tipo di danno non patrimoniale previsto dall’art.2059 c.c. e va liquidato con criteri equitativi. Secondo Cassazione, la perdita del congiunto e il danno biologico subìto dai superstiti sono valutati congiuntamente (principio onnicomprensivo) ma distintamente riconosciuti. In pratica gli eredi possono cumulare risarcimenti sia per il danno fisico/morale patito dal paziente prima di morire sia per la sofferenza degli eredi stessi.

Sentenze recenti della Corte di Cassazione (2024/2025) e orientamenti dottrinali

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha definito principi chiave:

  • Carico della prova e rapporto di causalità: Cass. civ. 21511/2024 ha ribadito che è il danneggiato a dover dimostrare che l’inadempimento (errore medico) ha causato il danno subito. In quell’occasione (maternità gemellare con parto cesareo tardivo) la Cassazione ha confermato che i genitori devono provare il nesso di causalità tra ritardo e danni occorsi.
  • Danno da “perdita di chance”: Cass. ord. 2152/2024 (gen.2025) ha distinto tra responsabilità diretta e perdita di chance. In quel caso (aneurisma non tempestivo), i giudici di merito avevano riconosciuto un danno da perdita di chance di sopravvivenza. La Cassazione ha richiamato l’art. 2697 c.c. (onere prova) e ha precisato che un’operazione tardiva poteva aumentare la probabilità di vita del paziente, pur criticando le formule numeriche arbitrarie con cui il tribunale aveva quantificato la chance al 40%. Tale pronuncia sottolinea l’importanza di motivazioni chiare nella quantificazione del danno.
  • Linea di causalità complessa: in Cass. civ. 21511/2024 (dic.2024) – già citata – la Corte ha confermato le sentenze di merito che avevano escluso la responsabilità diretta per la morte di un neonato quando la consulenza tecnica aveva appurato che, anche con parto immediato, l’esito fatale sarebbe rimasto probabile. Ciò rafforza il principio secondo cui, in caso di plurime concause (la sofferenza fetale già in atto), il danneggiato deve provare che l’errore medico è stato determinante.
  • Responsabilità solidale e riparto oneri: Cass. SS.UU. 17634/2024 (Sezioni Unite, giu.2024) ha statuito che l’azione di responsabilità contabile della PA (Corte dei Conti) nei confronti dei sanitari dipendenti per il danno erariale da risarcimento a terzi non esclude l’azione civile**: le due giurisdizioni (civile ordinario e contabile) sono autonome. Inoltre, il danno patrimoniale subito dall’ente pubblico costituisce danno erariale indiretto, ma ciò non priva l’amministrazione della facoltà di agire civilisticamente per recuperare il risarcimento. In pratica, l’ospedale può rivalersi anche civilmente sul medico (ad esempio per negligenza) senza pregiudicare eventuali controversie contabili.
  • Linee guida cliniche: Cass. civ. 40316/2024 (nov.2024) – riportata su FNOMCeO – ha stabilito che il medico deve valutare l’adeguatezza delle linee guida al caso concreto e discostarsene se necessario. Nel caso clinico affrontato (pericolo di rottura d’utero), la mancanza di monitoraggio costante nonostante i chiari segnali di rischio ha integrato colpa grave. La Corte ha quindi dato rilievo non solo al fatto di rispettare formalmente le linee guida, ma a valutare se esse fossero sufficienti in quella situazione. In sintesi: attenersi ciecamente alle linee guida non garantisce l’esonero da responsabilità se tali norme si rivelano inadeguate alla cura migliore.
  • Orientamenti dottrinali: La dottrina giuridica evidenzia come il medicare odierno, in contesto di elevata tecnologia e linee guida diffuse, abbia ridotto il margine dell’errore evitabile. Vige l’idea che la scelta terapeutica (fase diagnostica e decisionale) sia meno criticabile rispetto alla fase esecutiva (cura/operazione), mentre l’obbligo informativo è divenuto centrale. Molti autori sottolineano inoltre la distinzione fra responsabilità del medico e della struttura: quest’ultima risponde sempre contrattualmente (art.7 Gelli), mentre per il sanitario conta il suo status (dipendente, libero professionista, corsista, ecc.).

Ruolo delle linee guida cliniche nella valutazione della colpa medica

Le linee guida sono raccomandazioni formulate da società scientifiche che indicano la migliore pratica medica per una data patologia. Giuridicamente, esse non hanno efficacia vincolante, ma costituiscono un parametro di riferimento: rispettarle può dimostrare che il sanitario ha seguito standard accettati. La legge Gelli prevede, a livello penale, un’esenzione di punibilità per imperizia lieve se il medico segue le linee guida. In sede civile, la giurisprudenza ritiene che il rispetto delle linee guida sia un elemento probatorio a favore del medico, tuttavia la valutazione finale della colpa resta casistica: il medico ha il dovere di deviare dalle linee guida se il caso concreto richiede una condotta diversa. In pratica, il giudice civile integra l’esame delle linee guida nel più ampio contesto fattuale: se le buone pratiche raccomandate non coprono situazioni speciali, il medico deve agire secondo prudenza. Se omette di farlo e ne derivano danni, il giudice può rilevare colpa anche se tecnicamente le linee guida sarebbero state formalmente rispettate.

Distinzione tra responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Nell’ordinamento italiano, le strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ambulatori) rispondono contrattualmente per i danni causati dal proprio personale, in virtù del “contratto di spedalità” (accettazione del paziente). Questo implica che, se agisce contro l’ente, il paziente invoca il regime dell’art. 1218 c.c. L’art. 7 della Legge Gelli ha ribadito espressamente la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie. Al contrario, il singolo medico dipendente è sottoposto a questa responsabilità contrattuale attraverso l’ente. Se il medico è libero professionista o intramoenia, la controversia è tradizionalmente qualificata come extracontrattuale e soggetta alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c. (pertanto la prescrizione quinquennale), sebbene diversi autori considerino questo punto controverso e alcuni ritengano applicabile comunque il termine decennale. In ogni caso, dal punto di vista del danneggiato il risarcimento può essere chiesto sia alla struttura sia al professionista responsabile. In tribunale, struttura e medico sono chiamati entrambi in causa se ritenuti responsabili, ma la Corte di Cassazione ha affermato che la struttura non può invocare il regime agevolato dell’art. 2236 c.c. (riserva di colpa grave) poiché risponde contrattualmente. In sintesi: il medico risponde in base al suo grado di colpa, la struttura risponde pienamente come debitore contrattuale verso il paziente.

Obbligo assicurativo e Fondo di Garanzia (Legge Gelli-Bianco)

La legge n. 24/2017 ha introdotto l’obbligo assicurativo in campo sanitario per tutelare i pazienti:

  • Le strutture sanitarie pubbliche e private devono essere sempre coperte da polizza di responsabilità civile sia verso terzi che verso gli operatori (obbligo di copertura R.C.T. e R.C.O., anche per il personale sanitario presente). Devono inoltre stipulare polizze integrative per coprire la responsabilità verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie impiegati (art.10 comma 1 legge 24/2017). Le condizioni minime delle polizze (massimali, clausole) sono stabilite da successivi decreti attuativi.
  • Il singolo professionista sanitario deve avere, a proprio carico, una copertura assicurativa per la responsabilità da colpa grave (art. 10, comma 3 L.24/2017). In pratica ogni medico è tenuto a dotarsi di polizza per coprire gli eventi dannosi da colpa grave verso i pazienti.
    Se il danneggiato ha titolo per il risarcimento, l’assicurazione della struttura (o del medico, se stipulata) diventa parte in causa e deve intervenire: la riforma prevede addirittura che il danneggiato possa agire direttamente contro l’assicurazione (art.12 L.24/2017), purché il decreto attuativo sia entrato in vigore. A questo riguardo, il Tribunale di Milano con ordinanza 26/08/2024 ha confermato che – da marzo 2024 (DM 232/2023) – è operativa la norma: il paziente può citare direttamente l’assicurazione della struttura o del professionista responsabile. Ciò facilita l’ottenimento del risarcimento senza dover affrontare formalmente il convenuto intermedio.
    Quando il danno eccede i limiti delle polizze o se non esistono coperture assicurative, interviene il Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria (art. 14 L.24/2017). Esso è alimentato dai contributi annui delle imprese assicuratrici e “concorre al risarcimento del danno” nei casi previsti dal comma 7: danno eccedente i massimali previsti, o caso di insolvenza dell’assicuratore, o mancanza di polizza per recesso unilaterale dell’assicuratore. In concreto, se la vittima resta scoperta perché l’assicurazione non paga o era assente, il Fondo paga comunque per la quota eccedente o per la totalità del danno (es. per recesso del contratto assicurativo). Gli oneri istruttori per le richieste al Fondo gravano sul Fondo stesso. Grazie a queste norme, il paziente danneggiato è quasi sempre tutelato da qualche forma di copertura finanziaria (compagnia o Fondo).

Modelli pratici: richiesta cartella clinica, diffida, atto di citazione

  • Richiesta cartella clinica: il paziente (o erede) invia alla struttura sanitaria una richiesta scritta (meglio raccomandata A/R o PEC) chiedendo copia integrale della propria cartella clinica. Va citato l’art. 15 del Regolamento UE sulla Privacy (GDPR) che prevede il diritto di accesso ai dati personali e sanitari; il Garante Privacy ha chiarito che la prima copia deve essere fornita gratuitamente. In pratica, la struttura deve rilasciare l’originale del fascicolo completo, entro 30 giorni dalla richiesta, senza imporre costi eccessivi. Se il paziente è deceduto, gli eredi possono chiederla in base alle stesse norme (gli interessi del defunto passano agli eredi).
  • Diffida ad adempiere: è una lettera formale indirizzata alla struttura o all’assicurazione, in cui si descrive brevemente l’evento (senza eccessivi dettagli medico-legali), si addebita un preciso comportamento colposo, e si diffida a risarcire i danni entro un termine ragionevole (solitamente 30 giorni). La diffida, che viene inviata tramite raccomandata, serve a tentare un’intesa bonaria e costituisce atto interruttivo della prescrizione. Può risparmiare tempo se porta a una negoziazione, altrimenti prova la buona fede del danneggiato.
  • Fac-simile atto di citazione: l’atto di citazione è il documento con cui si aziona la causa civile. Deve essere redatto da un avvocato e indicare tutti i dati delle parti, i fatti che comprovano la responsabilità, le norme violate, la quantificazione dei danni richiesti e la prova a sostegno (consulenze mediche, testimoni, documenti). Il Codice di procedura civile stabilisce i requisiti formali (art.163 c.p.c. e ss.). Nei testi giuridici e online si trovano esempi indicativi di atto di citazione in malasanità. Di norma l’atto deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale competente (sede del luogo in cui si è verificato l’evento o residenza del convenuto) con il contributo unificato.

Tabella indicativa dei danni non patrimoniali

Tipo di dannoDescrizione
Danno biologicoLesione dell’integrità psicofisica della vittima (es. invalidità permanente, menomazioni, dolore fisico). Si misura in percentuale (% di invalidità) e si traduce in risarcimento economico (valore dei punti di invalidità). Questo danno comprende anche sofferenze psichiche conseguenti alla lesione.
Danno moraleSofferenza emotiva/intima dovuta al trauma subito (ansia, angoscia, depressione). È un danno soggettivo “non patrimoniale puro” che non si traduce in spesa ma in dolore esistenziale. La legge (art. 2059 c.c. c.d. “danno parentale”) riconosce risarcimento ai superstiti per la perdita di un congiunto deceduto.
Danno esistenzialePrejudice alle attività e relazioni quotidiane del danneggiato (perdita di opportunità di vita, limitazioni affettive e sociali). Ad es. impedimenti nelle relazioni familiari, sportive, lavorative, nella cura della propria persona. È un danno autonomo e flessibile, valutato equitativamente caso per caso.

Nota: questi danni non patrimoniali vengono liquidati dal giudice con criteri equitativi (talvolta seguendo parametri “tabelle” giurisprudenziali). Il danno biologico è quantificabile sulla base di apposite tabelle di punti (es. tabelle del Tribunale di Milano); quello morale ed esistenziale viene fissato tenendo conto della gravità complessiva dell’accaduto, con onere di motivazione del giudice su come si è giunti alla cifra.

FAQ – Domande frequenti

1. Cos’è il danno da perdita di chance?
È una componente di danno risarcibile quando l’errore medico ha sottratto al paziente la possibilità di un risultato migliore (ad es. maggior chance di guarigione o sopravvivenza). La Corte di Cassazione distingue il danno diretto da errore da quello da perdita di chance: quest’ultimo richiede la prova della probabilità di esito favorevole pre-esistente (ad es. maggior probabilità di sopravvivenza). Se l’errore ha compromesso tale possibilità, si può chiedere il risarcimento proporzionale. La giurisprudenza recente (es. Cass. 2152/2024) ha riconosciuto tale danno quando la mancata terapia tempestiva ha ridotto le probabilità di vita del paziente.

2. Cosa devo fare per ottenere la cartella clinica?
Devi inviare una richiesta scritta alla struttura (ospedale/clinica) specificando che richiedi copia completa della tua cartella clinica ai sensi dell’art. 15 GDPR. La prima copia è gratuita per il paziente. Se la struttura esita, puoi segnalare il fatto al Garante Privacy o rivolgerti al giudice. Con la cartella in mano puoi consultare un esperto peritale.

3. Quali documenti servono per la causa?
Oltre alla cartella clinica, è utile raccogliere certificati di consulenti medici indipendenti, fatture di spese sanitarie sostenute per la terapia, prove di redditi pregiudicati (se richiesto risarcimento di spese future o perdita di guadagno), e testimonianze (ad es. di infermieri o altri medici presenti). Ogni prova utile può rafforzare la domanda risarcitoria.

4. Quanto tempo ho per agire?
Di solito 10 anni dalla conoscenza del danno se chiedi al ospedale il risarcimento (responsabilità contrattuale). Se agisci direttamente contro un medico libero professionista, il termine è in linea di massima 5 anni. Se il danneggiato è deceduto, i familiari hanno 10 anni per chiedere il danno subito dal defunto e 5 anni per il danno per perdita del rapporto.

5. Posso citare direttamente l’assicurazione?
Sì. La riforma Gelli prevede l’azione diretta: dal marzo 2024 (DM 232/2023) il danneggiato può citare direttamente l’ente assicurativo che tutela la struttura o il medico. È un’opzione praticabile senza passare formalmente attraverso il medico convenuto. In ogni caso l’assicuratore avrà l’onere di coprire il risarcimento fino ai massimali previsti.

6. Cosa succede se la struttura è insolvente o non assicurata?
Interviene il Fondo di Garanzia (art.14 L.24/2017). Se il danno è superiore al massimale di polizza, o l’assicuratore fallisce, o non esiste assicurazione valida, il Fondo copre il risarcimento. Occorre fare domanda al Ministero della Salute seguendo la procedura prevista (istruttoria da parte della CONSAP). Il Fondo non copre casi diversi da quelli previsti dalla legge (ad es. non copre colpe gravi degli operatori se già risarcite).

7. Devo presentare una denuncia penale oltre alla domanda civile?
Non è obbligatorio, ma a volte consigliato. La denuncia o querela presso l’autorità giudiziaria può avviare accertamenti penali (art. 590, 589 c.p.), ma il processo penale è separato da quello civile. Una condanna penale facilita la prova in civile, ma non è necessaria per ottenere il risarcimento. Ricorda però che prescrizione penale e civile sono distinte. Di norma la strategia legale prevede azione civile e penalmente facoltativa.

8. Chi paga le spese legali e peritali?
In linea generale, la parte soccombente (chi perde) paga le spese del giudizio (art. 91 c.p.c.), compresi gli onorari dell’avvocato e le spese di CTU. Se ti costituisci vittorioso, potrai chiedere che il giudice condanni la controparte a rifondere anche le tue spese sostenute. Tuttavia, in fase di negoziazione o transazione queste spese vengono lasciate a carico di chi le ha sostenute.

9. Cosa copre il risarcimento?
Il risarcimento copre tutti i danni subiti a seguito dell’errore medico. Si distinguono:

  • Danni patrimoniali: spese mediche aggiuntive, rimborsi anticipati di cure, perdita di reddito a causa di inabilità temporanea/permanente.
  • Danni non patrimoniali: come indicato in tabella (biologico, morale, esistenziale) per il paziente; se c’è stato decesso, anche il danno parentale degli eredi.

10. Come si quantificano i danni non patrimoniali?
Il giudice segue criteri equitativi, spesso avvalendosi di “massimari” giurisprudenziali aggiornati. Per il danno biologico esistono tabelle che attribuiscono un valore monetario al punto percentuale di invalidità permanente; il danno morale ed esistenziale viene liquidato percentualmente e in base alla gravità del caso. In precedenti massime Cassazione (es. 2015/21084) si sono affermati i principi generali di liquidazione. Solitamente un legale si avvale di periti econometrici (ctu) per proporre un ammontare ragionevole.

Come Mi Possono Aiutare Gli Avvocati Di Risarcimento Danni Malasanità in caso di errore medico?

Affrontare le conseguenze di un errore medico può essere un’esperienza destabilizzante sotto ogni punto di vista: fisico, emotivo, familiare ed economico. Quando un intervento va storto, una diagnosi viene mancata o una terapia sbagliata provoca danni, è fondamentale sapere che esiste una via legale per ottenere giustizia. È qui che entrano in gioco gli avvocati specializzati in risarcimento da malasanità, come quelli del team di Risarcimenti Danni Malasanità, professionisti che si dedicano esclusivamente alla tutela dei pazienti vittime di negligenze sanitarie.

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Specializzazione reale: non uno studio qualsiasi

Risarcimenti Danni Malasanità non è un team che si occupa genericamente di tutto il diritto civile. Si tratta di uno studio con focalizzazione sulla responsabilità sanitaria. Questo vuol dire che ogni avvocato del team è costantemente aggiornato su giurisprudenza, norme, linee guida mediche e dinamiche tipiche del contenzioso medico. Gli errori che trattano sono tra i più gravi e delicati: interventi chirurgici non eseguiti correttamente, infezioni nosocomiali, diagnosi mancate, danni da parto, paralisi post-operatorie, trattamenti terapeutici non idonei e danni neurologici permanenti.

Un percorso di vicinanza e comprensione

Gli avvocati del team non si limitano a essere esperti in diritto, ma si pongono come alleati umani di chi ha subito un danno alla salute. L’approccio è empatico, rispettoso, fondato sull’ascolto. Ogni persona viene seguita con attenzione individuale, informata in modo chiaro sui tempi, sulle possibilità e su ogni passo della strategia. Nessuna domanda resta senza risposta. Nessun dubbio viene trascurato. Si crea così un rapporto di fiducia profonda, indispensabile quando si affrontano esperienze traumatiche e si cerca un riscatto.

Un risarcimento che guarda al futuro

Il danno subito non riguarda solo il passato. Le conseguenze di un errore medico possono segnare tutta la vita: perdita dell’autonomia, della capacità lavorativa, delle relazioni sociali. Gli avvocati esperti di questo studio lavorano per ottenere risarcimenti completi, che coprano il danno biologico, il danno morale, le spese sostenute, il mancato guadagno e la proiezione dei bisogni futuri. L’obiettivo non è solo ottenere giustizia, ma anche garantire una nuova stabilità al paziente e alla sua famiglia.

Conclusione

Se ti trovi a dover affrontare le conseguenze di un errore medico, rivolgerti a un team legale come quello di Risarcimenti Danni Malasanità può offrirti una protezione reale, concreta e professionale.

Nel mondo della sanità, l’errore può costare caro. Ma nella giustizia, esistono professionisti pronti a rimettere ordine dove qualcosa è andato storto. Non rassegnarti. Con il giusto supporto, puoi far valere i tuoi diritti e ottenere ciò che ti spetta.

Qui di seguito tutti i riferimenti del nostro Studio Legale specializzato in risarcimento danni da errori medici:

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